L’Amministrazione comunale informa che i cittadini di Ladispoli in regola con i requisiti previsti dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero Infrastruttura e Trasporti, possono fare istanza per ottenere contributi integrativi ai canoni di locazione dovuti ai proprietari d’immobili d’edilizia privata.
La concessione dei contributi è assoggettata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
Titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, modello f/23. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
Non aver ottenuto, per la stessa annualità, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di altri enti, associazioni, fondazioni o altri organismi;
Non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa;
Cittadinanza Italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
Cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea se munito di permesso o carta di soggiorno ai sensi della Legge marzo 1998, n. 40 e del Decreto Legislativo 26.07.1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
Residenza anagrafica nell’immobile e nel Comune cui si riferisce l’annualità del bando (2010);
Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l’anno 2010 o per eventuali frazioni di anno;
Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS pari a € 11.985,22 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalla Regione Lazio, per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pari a € 18.702,00, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.
Per l’accertamento dei requisiti reddituali, l’ammontare del reddito annuo imponibile complessivo da prendere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2010, resa ai sensi del D. Lgs. N. 109/98 (I.S.E/I.S.E.E).
L’entità dei contributi verrà computata in base ai fondi concessi dalla Regione Lazio, ripartiti tra tutti gli aventi diritto secondo un principio di gradualità che andrà a favore dei nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie d’incidenza del canone, secondo i criteri stabiliti nel DGRL n. 321/2009:
Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto h), il contributo dovrà ridurre l’incidenza del canone di locazione sul reddito fino al 14% e non potrà comunque essere superiore ad € 3.098,74 annui;
Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto i), il contributo dovrà ridurre l’incidenza sul reddito fino al 24% e non potrà comunque essere superiore ad € 2.324,00 annui;
Per la definizione del contributo il valore del reddito è calcolato con il metodo ISEEfsa (indicatore situazione economica, equivalente per il fondo sociale affitti) determinato applicando la seguente formula: ISEE x coeff. Nucleo+ canone locazione. In caso di reddito “zero”, alla istanza va allegata un’autocertificazione del richiedente riguardante le fonti di sostentamento, oppure una certificazione del servizio sociale;
I contributi saranno assegnati prioritariamente ai conduttori in regola con i requisiti minimi cui sia stato notificato il provvedimento di sfratto e che abbiano stipulato un nuovo contratto di locazione con le modalità previste dalla Legge n. 431/98 (art. 4 D.L. n. 32/2000).
I moduli per la richiesta di contributo potranno essere ritirati presso l’U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico) e l’Ufficio Servizi Sociali nella Sede Comunale.
Le istanze, debitamente compilate e corredate dei necessari allegati (dichiarazione sostituiva unica I.S.E/I.S.E.E, da richiedere presso un Centro per l’assistenza fiscale/CAF, copia del contratto d’affitto registrato, copia modello f/23 anno 2009, eventuale copia del verbale d’invalidità) andranno consegnate a mano all’Ufficio Servizi Sociali (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30).
Non saranno ammesse forme diverse di consegna, né domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dal Comune o prive dei documenti richiesti. I cittadini sono tenuti a conservare la relativa ricevuta di consegna che attesta l’effettivo ricevimento della domanda.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze, pena l’esclusione, è fissato per il giorno: giovedì 30 giugno 2011 ore 12.