L’ex presidente o amministratore di una società che opera in ambito portuale non può essere componente del Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale sotto la cui giurisdizione opera la stessa società. Riveste particolare importanza il chiarimento pubblicato martedì scorso sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Ciò perché nell’arco dei prossimi mesi in quasi tutti gli enti portuali italiani si andrà alla nomina del Presidente e, conseguentemente, al varo dei nuovi comitati di gestione.
L’Anac ha risposto nello specifico a un quesito riguardante “il caso in cui venga conferito l’incarico di componente del Comitato di Gestione da parte di una Autorità di Sistema Portuale a colui che, negli ultimi due anni, abbia rivestito la carica di Presidente (con deleghe gestionali) o Amministratore di una impresa, che opera nell’ambito della medesima Adsp ed effettua operazioni e servizi portuali”. Secondo l’Anticorruzione l’ipotesi di inconferibilità esiste. Ciò in base all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo numero 39 del 2013.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha quindi predisposto una nuova FAQ approvata dal Consiglio dell’Autorità, e inserita all’interno della sezione “Inconferibilità e incompatibilità” di cui all’ex decreto legislativo numero 39 del 2013. Riguardo al quesito posto, Anac motiva la risposta per una doppia ragione. Da una parte, perché l’incarico in questione è relativo a quel settore dell’ente pubblico conferente, ovvero l’Autorità di Sistema Portuale, che svolge poteri di regolazione o finanziamento dell’ente di diritto privato (quindi una qualsiasi impresa portuale). Da un’altra parte, perché il componente del Comitato di Gestione di una Autorità di Sistema Portuale rientra nella definizione di amministratore di ente pubblico.
1 Comments
giovanni
Ma senz’altro toveranno il modo da aggirare tale regola.