“Ill.mo Signor Sindaco
Del Comune di Civitavecchia
Piazzale Guglielmotti, 7
Civitavecchia
Oggetto: Lettera aperta al signor Sindaco di Civitavecchia per chiedere di segnalare alla Autorità Giudiziaria le condotte di alcuni rappresentanti istituzionali
La sottoscritta Viviana Serra è residente in Civitavecchia, dove vive ed esercita la propria professione di Avvocato”.“Nel rispetto dei valori democratici e della tradizione antifascista e antinazista della Città e della mia famiglia, alcuni componenti della quale si sono battuti, rischiando la vita in più di una occasione, contro gli occupanti Nazisti nel periodo 43-45, mi corre l’obbligo di segnalarLe quanto segue.
Nel giugno 2014 – come sa – a seguito di una travagliata tornata elettorale, veniva eletto Sindaco del Comune di Civitavecchia, un rappresentante del Movimento denominato “5 Stelle”.
Come previsto dall’Ordinamento, venivano eletti consiglieri comunali numerosi esponenti dello stesso movimento, mentre ad altri erano affidate “deleghe” da parte del Sindaco per occuparsi di specifiche tematiche in seno alla amministrazione comunale.
Praticamente sin da subito, alcuni rappresentanti istituzionali si rendevano protagonisti di uscite pubbliche caratterizzate da fortissima vis polemica, che sfociava spesso nella calunnia e nella diffamazione di intere categorie di persone.
In particolare, i delegati del Sindaco – Campari e Lau – utilizzando mezzi di comunicazione di massa (social network, ecc.), si rendevano protagonisti di esternazioni estremamente violente nei confronti di coloro che non appartenessero al cosiddetto “Movimento a 5 Stelle”.
La sig.ra Lau, delegata del Sindaco, arrivava a definire “mafiosi …” (ed ancora) “cancro della Città” tutti coloro che non avessero votato 5 Stelle, non assumendo in nessun momento che il Movimento 5 stelle aveva raccolto circa il 18% dei consensi alle elezioni, con circa 5.000 voti su oltre 43.000 aventi diritti.
Ma il 30 agosto 2014, alle ore 23.06, un delegato del Sindaco, sig. Stefano Campari, unitamente ad altri rappresentanti istituzionali, adottava condotte senza dubbio più gravi e che assumevano certamente rilevanza rispetto all’Ordinamento penale vigente nel Paese.
Il sig. Campari, infatti, pubblicava sul diffusissimo social network “Facebook”, nell’ambito di un incerto ragionamento, ulteriormente confuso da una esposizione approssimativa e da una grammatica improbabile, le affermazioni riportate di seguito.
Parlando degli avversari politici (presumibilmente): “[…] La prima cosa importante in questi casi è l’inquinamento … onde per cui io sarei favorevole alla cremazione … tanto per essere sicuri .. hai visto mai da qualche paese africano ti resusciti un certo tipo di personaggio politico … elegantemente e vigliaccamente sfuggito alla giustizia … […] costoro cercano di somigliarci ma non ne hanno le qualità … nonostante le lauree …” […].
Seguivano una serie di commenti di approvazione esplicita da parte di numerosi soggetti.
La più grande parte della comunità telematica, si diceva invece indignata e ironicamente rappresentava al fine di stigmatizzare le parole del Delegato del Sindaco, emblemi, bandiere o materiale del partito Nazionalsocialista tedesco.
Ora, mi astengo evidentemente da ogni valutazione di ordine morale e da ogni giudizio personale nei confronti di una persona, che per quanto rappresentante del Sindaco, appare in uno stato di evidente confusione, auto-attribuendo una superiorità morale e intellettuale al suo “gruppo politico”, su cui è opportuno sorvolare.
Rimanendo ai fatti giuridicamente rilevanti, occorre considerare quanto segue.
Il richiamo – caratterizzato da una violenza esplicita – alla pratica dei “forni crematori” (“cremazioni”) nei confronti dei propri avversari politici appare un richiamo fin troppo chiaro ad un Partito ed ad un periodo storico ben preciso.
La pratica di condurre a “cremazione”, gli esseri così indicati come “moralmente e intellettualmente” inferiori, rappresenta notoriamente una delle pagine più buie della storia dell’uomo, posta in essere dal Partito Nazionalsocialista (Nazista) e da una serie di soggetti, individuati, incriminati e condannati per i peggiori crimini mai perpetrati contro l’umanità.
Il sig. Campari, ed i suoi seguaci telematici, nell’esaltare ed invocare esplicitamente le pratiche del Partito Nazista (“cremazione”), nell’ambito della cosiddetta “soluzione finale”, non pongono in essere solamente una condotta moralmente deprecabile, ma assumono atteggiamenti e pratiche certamente da approfondire nel contesto dell’Ordinamento penale.
Il Codice Penale, Titolo I, Delitti contro la personalità dello Stato, art. 302 – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo, dispone: “Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione”.
Ed ancora, Titolo V, Delitti contro l’ordine pubblico, art. 414 – Istigazione a delinquere – dispone:
Art. 414: “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino ad un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita dal numero 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti.
Fuori dei casi di cui all’art. 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà.”
Si consideri ora che nelle parole del sig. Campari, traspare una l’apologia e una esaltazione esplicita e inequivocabile dei crimini contro l’umanità, attuati attraverso la pratica dei forni crematori nell’ambito dei campi di sterminio nazisti.
Si consideri che l’apologia è svolta pubblicamente (su un social network, mezzo di comunicazione di massa).
Si consideri inoltre che la condotta è posta in essere da un pubblico ufficiale (delegato del Sindaco).
Si consideri infine che più soggetti, certamente tre o più (tra cui altri esponenti del movimento 5 stelle), partecipano alla condotta del sig. Campari esaltandola pubblicamente.
Da un punto di vista strettamente giuridico, appare quindi opportuno e doveroso richiedere alla Autorità Giudiziaria di verificare se sussistano gli elementi per la violazione de:
l’art. 414, con specifico riferimento al comma 4 (“apologia di crimini contro l’umanità”).
E sussistano gli elementi e le aggravanti di cui al:
a) l’art. 416 “associazione per delinquere”, essendo il fatto avvenuto con la associazione di tre e più persone;
b) l’art. 61, ricorrendo la fattispecie di cui al punto 10, essendo il Sindaco o un suo delegato un pubblico ufficiale.
Pertanto, mi rivolgo all’Illustrissimo Signor Sindaco, ritenendo più opportuno che sia Lui, a nome della intera comunità locale, a richiedere una verifica alla Autorità Giudiziaria di tali condotte, pur consapevole che in tali casi sussiste una procedibilità che non necessita di querela della parte offesa.
In ogni caso, sarà mia cura, anche in caso di inerzia del Sindaco, chiedere una specifica verifica alla Autorità Giudiziaria sui fatti riportati in premessa.
In qualità di Avvocato, mi corre l’obbligo di avvisare comunque il Sig. Sindaco del contenuto dell’art. 361 del Codice Penale (“omessa denuncia”)
Certa della attenzione, mi è gradita l’occasione per porgere distinti saluti”.
Civitavecchia 2 settembre 2014 Avv. Viviana Serra