La guerra delle banane è finita. L’ha vinta la Civitavecchia Fruit & Forest Terminal, e di riflesso l’Autorità Portuale per i provvedimenti assunti nel corso degli anni e fino al 2018, e l’ha persa la Roma Terminal Container. A scrivere la parola fine su un conflitto che aveva determinato non pochi problemi e tensioni all’interno del porto, nuocendo anche alla stessa immagine dello scalo marittimo, è stato il Consiglio di Stato, che era stato chiamato in causa dalla R.T.C. dopo che il Tar del Lazio aveva respinto un suo precedente ricorso.
Ebbene, i giudici del Consiglio hanno ribadito in toto quelle che erano state le argomentazioni dei colleghi del Tribunale Amministrativo Regionale. La Roma Terminal Container, di fatto, riteneva illegittime le varie autorizzazioni rilasciate dall’Autorità Portuale alla CFFT perché sosteneva che la società italo-belga non potesse in alcun modo operare su merce che si trova nei contenitori. I giudici del Consiglio di Stato hanno invece ribadito che i container “non integrano una categoria merceologica o funzionale, ma sono semplicemente contenitori multiuso, adatti per essere utilizzati nelle diverse tipologie di trasporto merci”. “In ragione di ciò – si legge nella sentenza – non emergono evidenti criticità – neppure sotto il profilo della pianificazione portuale – a che un’impresa autorizzata ai sensi dell’articolo 16 della Legge 84/1994 (ovvero la CFFT) possa svolgere operazioni portuali relative anche a prodotti ortofrutticoli trasportati in container refrigerati, su banchine ad uso pubblico”. Analogo il discorso riguardo l’utilizzo dei piazzali retrostanti il magazzino frigo della società italo-belga anche per lo stoccaggio dei container. Per i giudici del Consiglio di Stato, infatti, l’autorizzazione ad operare al di fuori dell’area in concessione e ad eseguire carico, scarico e in generale movimentazione di merci presso le banchine pubbliche, quanto quella a svolgere l’attività di “riempimento e vuotatura container” ai sensi dell’articolo 16, comma 1, seconda parte sempre della Legge 84/94, attribuite a Cfft, non hanno determinato un mutamento dell’oggetto della concessione rilasciata nel 2003. Pollice verso dei giudici anche rispetto alla pretesa di RTC di poter operare praticamente in regime di esclusiva nella movimentazione dei contenitori, perché come tale individuate nell’area portuale denominata “C1”. “La destinazione – scrive il Consiglio di Stato – dell’intera area commerciale “C1” all’esercizio di un “terminal container”, dunque, di per sé non preclude che nelle altre aree e/o banchine del porto le merci possano essere caricate o scaricate anche in container. Ciò trova conferma nel regolamento 2 maggio 2016, numero 87, disciplinante le operazioni portuali nel porto di Civitavecchia”. “Del resto, e l’argomento è decisivo – concludono i giudici bocciando il ricorso di R.T.C. – Civitavecchia Fruit & Forest Terminal non può effettuare alcuna programmazione sulle banchine pubbliche portuali e in particolare sulla banchina 24, a differenza dell’appellante, che godendo della disponibilità esclusiva di una specifica banchina 25 e delle aree retrostanti, può, in via autonoma, calendarizzare gli ormeggi ed organizzare le attività a terra in modo più efficiente ed economico”.