Dal 1 aprile cambiano le regole per ottenere l’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per condizione economica. Non cambiano i criteri che danno diritto all’esenzione, ma cambia solo il metodo con il quale si certificano le esenzioni per reddito. Qui di seguito una serie di spiegazioni e chiarimenti forniti dalla Asl Roma F.
E’ il Medico di Medicina Generale che rileva la sussistenza del diritto all’esenzione per reddito in base al reddito al momento della compilazione della ricetta.
Cosa cambia?
I Medici di famiglia ed i Pediatri di libera scelta, su esplicita richiesta del cittadino, indicheranno nella ricetta il codice di esenzione da reddito rilevato dai sistemi regionali;
I Medici specialisti di strutture pubbliche o assimilate potranno invece rilevare il diritto all’esenzione dalla ricetta che ha originato l’accesso al medesimo medico, oppure tramite interrogazione on-line del codice fiscale dell’assistito.
Esistono, però, prestazioni sanitarie, dette ad “accesso diretto”, per cui non è richiesta la prescrizione medica.
Le specialità per cui è consentito l’accesso diretto sono:
•Odontoiatria;
•Ostetricia e Ginecologia;
•Pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta);
•Psichiatria;
•Oculistica, per le prestazioni optometriche;
•Attività dei servizi di prevenzione e dei consultori.
In questi casi è l’operatore di sportello, al momento dell’accettazione, su RICHIESTA DELL’ASSISTITO, a verificare la posizione nei sistemi regionali.
Come si dovrà procedere?
Dal 1 aprile 2011, all’atto della prescrizione, il Medico di famiglia o il Medico prescrittore (comprese Guardie mediche, Turistiche o altro), SU RICHIESTA, rileva il codice di esenzione per condizione reddituale tramite i sistemi regionali, lo comunica e lo annota sulla ricetta.
Nel caso non si risulti presente negli elenchi, e si ritenga di aver diritto all’esenzione, niente paura: fino al 30 giugno 2011 si potrà ancora autocertificare il diritto all’esenzione apponendo la firma nell’apposito spazio presente sulla ricetta.
Nel frattempo, ci si potrà recare presso gli sportelli distrettuali della ASL per rendere l’eventuale autocertificazione che avrà durata sino al 31 marzo dell’anno successivo.
Dal 1 luglio 2011 non sarà più possibile firmare in ricetta per autocertificare il diritto all’esenzione da reddito.
Dove bisogna andare per l’autocertificazione?
Nel caso il cittadino non risulti presente nei sistemi regionali, e ritenga di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici E01, E03 ed E04, può recarsi presso gli uffici distrettuali dell’ASL di appartenenza per rendere un’autocertificazione.
L’autocertificazione dovrà essere resa dall’interessato (o da chi per esso ne ha titolo), munito di documento d’identità in corso di validità, presso la propria ASL di appartenenza e dovranno essere esibite le Tessere Sanitarie sia del richiedente che dei beneficiari dell’esenzione.
Modulo di autocertificazione ed istruzioni di compilazione sono disponibili sui siti www.aslrmf.it , www.regione.lazio.it e www.poslazio.it .
Resta valida, in ogni caso, la formula dell’autocertificazione presso la propria ASL di appartenenza per l’esenzione E02 (stato di disoccupazione).
Le Aziende sanitarie locali, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati, opereranno i controlli sul contenuto di tutte le autocertificazioni per reddito e per disoccupazione.
Il rilascio di false dichiarazioni ha conseguenze di carattere penale.
Le autocertificazioni avranno tutte scadenza 31 marzo dell’anno successivo.
DOVE OTTENERE LE INFORMAZIONI
Tutte le informazioni, gli elenchi e orari degli uffici distrettuali delle ASL e i modeli per l’autocertificazione sono disponibili sui siti www.aslrmf.it , www.regione.lazio.it , www.poslazio.it, o telefonando al Numero Verde 800 012283