“Il liquidatore di ARGO dott. Carlo Romano mi accusa di essere incompetente, impreparato e anche candidato al consiglio comunale. Per quanto riguarda l’incompetenza le voglio ricordare che la legge regionale 30/1998, come da lei citata risulta alquanto diversa dalla sua interpretazione. Lei cita l’art. 2 per avvalorare la scelta del servizio di navetta per la stazione ferroviaria è alquanto imbarazzante visto che l’articolo citato non menziona minimamente questa ipotesi”.
“Forse voleva riferirsi all’art. 3 della stessa legge che però distingue quali sono i servizio di trasporto pubblico locale, servizi di linea comunali – provinciali e regionali. E l’ipotesi che lei maldestramente ha riportato è riferita ai servizi comunali (che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l’aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi). Inoltre le faccio osservare umilmente che l’art. 10, sempre da lei citato, sulle funzioni attribuite ai comuni stabilisce che: “individuazione, ai sensi dell’articolo 17, delle unità di rete, della rete e del livello dei servizi minimi comunali, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla provincia stessa ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera e), privilegiando l’integrazione tra le varie modalità e favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi”.
Al fine di stabilire la mia impreparazione le faccio notare che i servizi minimi di rete sono si di competenza del Comune, nei limiti delle risorse assegnante dalla provincia (oggi ancora regione), ma sono approvate di concerto con la regione Lazio in quanto devono essere riportate all’interno del finanziamento regionale art. 10, comma 1, lettera b) e dall’art. 17 (Definizione dei servizi minimi e delle relative risorse, nonché degli obblighi di servizio pubblico), comma 2 “La Regione, le province ed i comuni definiscono le unità di rete, la rete di servizi minimi di propria competenza, nonché i relativi livelli, sulla base delle risorse determinate ai sensi del comma 1, anche in assenza del PRT di cui all’articolo 11. La Regione, per i servizi di propria competenza, provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare”. Le vorrei ricordare che la rete dei servizi minimi approvata dal Comune di Civitavecchia e inviata alla regione Lazio che ha finanziato i chilometri previsti da quella riorganizzazione, sono modificabili da esigenze strutturali e che qualsiasi riordino deve essere inviato alla regione con i chilometri di percorrenza previsti dal riordino per verificare se sono stati rispettati i chilometri finanziati o in caso di diminuzione, da decurtare dalle risorse destinate al Comune di Civitavecchia. La determinazione commissariale n. 73 del 24 aprile 2014 che ha recepito il riordino del servizio, ci sono i nuovi chilometri da percorrere? Nessuno mette in dubbio che l’istituzione della navetta non sia stata conveniente alla società ma tale istituzione doveva essere considerata come servizio aggiuntivo al servizio di rete e pertanto a carico del bilancio comunale, come previsto dallo stesso art. 10, comma 1, lettera e) . Questo per far comprendere la differenza tra i servizi minimi di rete e tutti gli altri servizi. È vero che le funzioni attribuite ai comuni dall’art. 10 della legge regionale 30/98 stabilisce l’autonomia sulla determinazione dei servizi minimi di competenza ma quando questi servizi minimi di rete sono finanziati dalla regione allora subentra una limitazione alla competenza comunale come previsto dall’art. 40 della stessa legge, (Vigilanza, monitoraggio, ispezione e controllo) “1. La Regione, le province ed i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l’accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.
2. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio, di alta vigilanza, di ispezione e di controllo sull’impiego delle risorse destinate agli investimenti ed al finanziamento dei servizi minimi; in particolare effettua verifiche finalizzate all’accertamento:
a) dell’efficacia ed efficienza della realizzazione dei programmi di investimento nel settore, finanziati dalla Regione nonché del corretto utilizzo delle risorse;
b) dell’efficacia ed efficienza dell’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico di persone, nonché del corretto utilizzo delle medesime.
3. La Giunta regionale esercita le funzioni ai sensi di cui ai commi 1 e 2 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per l’esercizio dell’attività ispettiva dell’amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 nonché alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36).
4. I comuni, le comunità montane e le province, nell’ambito del principio di leale collaborazione, forniscono alla Regione i dati ed i documenti relativi ai finanziamenti, al fine di consentire le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2″. Come vede i comuni in presenza di finanziamenti regionali, hanno una sovranità limitata perché i soldi li mette la regione e non il comune. Pertanto ogni modifica dei servizi minimi di rete devono essere comunicati alla regione Lazio per la verifica che i finanziamenti destinati al Comune di Civitavecchia siano adeguatamente spese secondo i parametri dettati dalla legge 30/98 in virtù della funzione di controllo attribuita alla regione.
Al di la delle risposte tecniche sulla mia preparazione e competenza, non ha risposto alla domanda più importante: la sospensione del contratto collettivo aziendale. Insisto nel chiederle: quale norma contrattuale, normativa o legislativa prevede la sospensione di un contratto collettivo aziendale? No mi dica ancora che il Comune di Civitavecchia, esercitando una precisa prerogativa che la legge 147/2013 ha attribuito agli enti pubblici per contenere le perdite economiche delle società partecipate. I lavoratori vogliono sapere perché prendere questo provvedimento che penalizza chi lavora e non vengono colpiti i nulla facenti di tutte le società pubbliche? Per quanto riguarda la vendita diretta dei titoli di viaggio sulle linee mi farebbe piacere che lei mi faccia capire una cosa: il biglietto dal rivenditore costa € 0,80 e che l’azienda incassa, tolto l’agio del rivenditore una quota inferiore alle € 0,80, mentre la vendita diretta il biglietto costa € 1,00 ed all’autista gli competeva il 10% (€ 0,10) e l’azienda incassava € 0,90. Quale è stata l’utilità della società togliere questo istituto contrattuale aziendale che comportava un introito maggiore per la società? Quale mente eccelsa ha meditato questa assurda sospensione? Queste sono le risposte che deve dare ai lavoratori e alla città.
Per ultimo, ma non meno importante, dato che nella sua risposta insiste più volte, nel dire che io sia un candidato al consiglio comunale, le faccio notare che il sottoscritto non è affatto candidato al consiglio comunale di Civitavecchia, ma sono un semplice delegato di una delle liste collegate al dott. Mauro Guerrini. La meraviglia che ne è scaturita alla lettura della sua risposta è stata tale da dover fare una riflessione. Dato che il riferimento della mia lettera non era indirizzata a lei, che si è sentito tanto offeso, ma a chi da anni gestisce questo servizio e che doveva far partecipe il liquidatore ed il commissario prefettizio sulle norme che regolano il TPL. Allora mi è venuto un forte sospetto: chi è il suggeritore occulto che sbaglia addirittura a considerarmi un candidato? Forse è rimasto al 2012 quando veramente ero candidato? Vuoi vedere che, come dice il liquidatore, il non entrare nella polemica politica nasconda un suggeritore politico avverso? Ai posteri l’ardua sentenza!”.
Il delegato della lista UN’ALTRA CITTÀ È POSSIBILE
Il non candidato al consiglio comunale
Sig. Roberto Romeo