Forse non basterà a rimuovere il problema perché, in questo caso, rimuovere il problema significherebbe abbattere la palazzina in corso di realizzazione in via Papa Giulio II, ma se non altro i residenti dello stabile di via Frangipane possono consolarsi con qualche sentenza che, altrove in Italia, ha dato ragione a cittadini che si trovavano in condizioni analoghe alla loro, anche se questo probabilmente non basterà a stimolare gli uffici della Procura della Repubblica di Civitavecchia, forse perché impegnati in inchieste di ben altra consistenza. Ma veniamo alla sentenza del Consiglio di Stato numero 3931, del 12 luglio del 2002, che ha acceso le speranze dei cittadini. Come noto tra le argomentazioni addotte dai residenti di via Frangipane contro l’edificazione della palazzina nota come sagoma S3 c’è quella che paventa il mancato rispetto delle distanze prescritte dalla legge tra gli edifici preesistenti e quelli da realizzare.
Ora il decreto ministeriale di riferimento, numero 1444 del 1968, prescrive la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di nuovi edifici, ammettendo una deroga per le cosiddette zone C, ossia quelle residenziali, solo nei casi di complessi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. Secondo gli uffici comunali sarebbe questa la fattispecie in cui ricadrebbe la famosa sagoma S3 di via Papa Giulio II. Tuttavia la citata sentenza del Consiglio di Stato, relativa ad un caso di demolizione e ricostruzione di un edificio a Venezia Mestre, stabilisce chiaramente che il “decreto ministeriale 1444, essendo emanato in forza all’articolo 17 della legge ponte del 1967, trae proprio da questa la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché ? si legge nella sentenza – l’inderogabile distanza di dieci metri vincola anche i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con il limite minimo di dieci metri è illegittima”.
Insomma, in base a quella sentenza, in caso di varianti al Prg la deroga sulla distanza dei 10 metri non sarebbe applicabile e, quindi, la costruzione della palazzina in via papa Giulio II sembrerebbe essere illegittima dal momento che il piano di recupero nella quale è inserita è stato approvato come variante al Piano Regolatore Generale del Comune.